Sportello Fiscale (20)
Con questo articolo si fa riferimento alla Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro 1/2016 del 1° dicembre 2016, che fornisce un importante chiarimento in merito all'inquadramento dei compensi erogati dalle società e associazioni sportive dilettantistiche. La circolare è il risultato del lavoro condotto dalla commissione fiscale del CONI insieme alla Direzione vigilanza dell'Inps e all'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
L'importante chiarimento non solo fissa in maniera chiara i parametri oggettivi (soggetto erogante) e soggettivi (soggetti percipienti) per ricondurre un compenso tra i redditi diversi, ma soprattutto riconosce al CONI il compito di certificare le associazioni e le società sportive e alle Federazioni quello di determinare le figure necessarie per garantire la pratica sportiva.
In particolare, la Circolare indica che l’applicazione della norma agevolativa che riconduce tra i redditi diversi le indennità erogate ai collaboratori è consentita solo al verificarsi delle seguenti condizioni:
1 – che l’associazione/società sportiva dilettantistica sia regolarmente riconosciuta dal CONI attraverso l’iscrizione nel registro delle società sportive;
2 – che il soggetto percettore svolga mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole federazioni.
Con riferimento al punto 2 va evidenziato che la Federazione Italiana Danza già in data 29 gennaio 2016 (prima quindi della circolare su indicata) con la delibera 655 ha ritenuto opportuno definire le seguenti tipologie di attività ed i soggetti preposti all’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche per la pratica della Danza Sportiva:
Atleti;
Tecnici ed allenatori;
Ufficiali di Gara e commissari di gara;
Staff tecnici di gara (addetti alla musica; presentatori, scrutinatori);
Dirigente addetto ai giudici ed atleti;
Dirigente accompagnatore;
Dirigente addetto all’organizzazione di manifestazioni di danza sportiva, con funzioni tecniche;
Capodelegazione manifestazioni interregionali, nazionali ed internazionali;
Responsabili tecnici federali;
Commissioni tecniche dell’organigramma del STF e SAF;
Addetti alla formazione e Commissari d’esame sessioni formative;
Componenti commissioni staff di gara (ranking, e programmi);
Omologatori;
Componenti Corte Federale e Sportiva di Appello nazionale e territoriale;
Componenti Tribunale Federale;
Componenti Ufficio di Procura Federale;
Giudici sportivi nazionale, regionale;
Componenti Segreterie Organi di Giustizia.
L’Agenzia delle Entrate, nella circolare 18/E del 1 agosto 2018, tra i vari argomenti trattati, ha fornito indicazioni sui comportamenti da adottare per rispettare l’obbligo di tracciabilità del denaro contante per le somme ricevute a fronte di iscrizione a corsi sportivi.
Le associazioni e società sportive dilettantistiche possono, infatti, incassare tali quote in contanti trattandosi di somme esigue; il totale di tali somme, successivamente versato sul proprio conto corrente, potrebbe risultare pari o superiore al limite di 1.000,00 euro previsto in tema di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti dall’articolo 25, comma 5, della legge n. 133 del 1999.
In tal caso, quali modalità di documentazione e contabilizzazione deve seguire l’associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro al fine rispettare il predetto obbligo di tracciabilità?
L’approfondimento è effettuato nel paragrafo 6.4 della circolare
Nonostante la Legge di Stabilità del 2016 abbia aumentato ad euro 3.000,00 il limite del divieto di utilizzo del contante (normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2007) sull’argomento gli enti sportivi dilettantistici senza fini di lucro devono ancora fare riferimento all’ art. 25, comma 5, L. 133/1999.
Secondo tale normativa tutti i versamenti e i pagamenti di importo pari o superiore ad euro 1.000,00 devono essere disposti attraverso conti correnti bancari o postali intestati all’ente sportivo, ovvero effettuati mediante carte di credito o bancomat o altri sistemi di pagamento, che consentano concretamente lo svolgimento di efficaci e adeguati controlli quali ad esempio assegni non trasferibili intestati all’ente sportivo destinatario dei versamenti piuttosto che pagamenti tramite bollettini postali.
Nei casi di violazione del predetto obbligo di tracciabilità, a decorrere dal 1° gennaio 2016 non si incorre più nella decadenza dal regime agevolato di cui alla L. 398/1991 ma unicamente nell’irrogazione di una sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro.
Ciò chiarito, in merito alla questione oggetto di domanda l’Agenzia delle Entrate fornisce le seguenti indicazioni in merito alle modalità di documentazione e contabilizzazione da porre in essere per rispettare l’obbligo di tracciabilità.
L’associazione o società sportiva dilettantistica deve:
- per ogni singola quota di iscrizione ai corsi o di affiliazione, l’ente deve rilasciare un’apposita quietanza, copia della quale dovrà essere conservata dall’ente stesso;
- annotare in via analitica su un apposito registro le entrate e le uscite, indicando i nominativi dei soggetti, la causale e l’importo incassato o pagato;
- dare evidenza di dette quota di iscrizione ai corsi in sede di redazione del rendiconto economico finanziario (se ASD) o nel bilancio di esercizio (se SSD).
Tale procedura consente ai soggetti verificatori di acquisire le informazioni contabili necessarie per determinare la corretta qualifica fiscale dei versamenti effettuati sui conti correnti bancari o postali e soddisfa le esigenze informative degli associati che dei terzi in ordine alla corretta gestione economica e finanziaria dell’ente stesso.
Sempre in tema di contanti va ricordato che nel caso di erogazioni liberali vige l’obbligo della tracciabilità del pagamento per qualsiasi importo come condizione, per chi effettua l’elargizione, di accedere ai benefici fiscali connessi, trattandosi di un principio che vale per tutte le donazioni agevolate (Risoluzione n. 199/E del 3 agosto 1999).
Agevolazioni fiscali per lo sport dilettantistico. Le Entrate rispondono alle domande di associazioni e società sportive
Con la Circolare n. 18 pubblicata il 1° agosto 2018 l’Agenzia delle Entrate risponde ai quesiti in materia di agevolazioni fiscali previste per lo sport dilettantistico emersi nel corso di un tavolo tecnico congiunto insieme al CONI. La circolare, in particolare, fornisce chiarimenti su alcune questioni fiscali relative alle agevolative contenute nella legge n. 398/1991 e nel Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir).
A partire dal mese di settembre saranno approfonditi i diversi aspetti trattati dalla circolare.
Nessun rischio di uscita dal regime agevolato previsto dalla legge n. 398/1991 per le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che non hanno presentato la comunicazione obbligatoria alla Siae ma hanno attuato un comportamento concludente e hanno comunicato all’Agenzia delle Entrate di volersi avvalere dell’agevolazione. È uno dei chiarimenti forniti con la circolare n. 18/E di oggi, con la quale l’Agenzia scioglie i dubbi emersi nel corso di un Tavolo tecnico congiunto insieme al Coni e risponde ai quesiti in materia di agevolazioni fiscali previste per lo sport dilettantistico.
Focus sui regimi agevolati previsti per lo sport dilettantistico - La circolare, in particolare, fornisce chiarimenti su alcune questioni fiscali di interesse degli enti sportivi dilettantistici non lucrativi, relative alle previsioni agevolative contenute nella legge n. 398/1991 e nel Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). Nel documento di prassi, inoltre, viene chiarito l’ambito applicativo dell’esenzione dall’imposta di bollo prevista per alcuni atti delle “federazioni sportive” e degli “enti di promozione sportiva” riconosciuti dal Coni.
Il perimetro della legge n. 398/1991 – Le attività commerciali che rientrano nel regime forfetario previsto dalla legge n. 398/1991 sono solo quelle “connesse agli scopi istituzionali” dell’associazione o società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro. In ogni caso l’Agenzia sottolinea che restano escluse da questo regime le cessioni di beni o la prestazione di servizi effettuate adottando forme organizzative tali da creare concorrenza con gli altri operatori di mercato (ad es. avvalendosi di strumenti pubblicitari o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi o di altri strumenti propri degli operatori di mercato).
Cosa succede in caso di mancata comunicazione alla Siae – Le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che non hanno presentato alla Siae la comunicazione di voler fruire del regime di favore disciplinato dalla legge n. 398/1991 (che prevede, tra l’altro, il calcolo del reddito imponibile in misura ridotta) non decadono dalle agevolazioni se hanno attuato un comportamento concludente e se hanno comunicato all’Agenzia delle Entrate di volersi avvalere dell’agevolazione nei termini e nelle forme previsti dalla legge. In ogni caso, la mancata comunicazione alla Siae, obbligatoria per legge, è soggetta alla sanzione prevista dall’articolo 11 del Dlgs n. 471/1997.
Sì alla cessione di un giocatore senza finalità speculative – Con la circolare di oggi, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che in generale le cessioni verso corrispettivo di atleti rientrano nel regime agevolato previsto dall’art. 148, comma 3, del Tuir se svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali tra associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che fanno parte di un’unica Federazione Sportiva. Si applicano, invece, le regole generali di tassazione se la cessione di un giocatore tra
queste categorie di enti costituisce un trasferimento meramente speculativo, ad esempio se il diritto alla prestazione sportiva è stato acquistato e immediatamente rivenduto senza che l’atleta sia stato coinvolto dall’ente nella pratica sportiva dilettantistica. Inoltre, la cessione risulterà tassabile secondo le regole generali anche nel caso in cui la destinataria non è un’altra associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro affiliata alla stessa Federazione Sportiva della cedente.
Pagamenti sopra i 1.000 euro, ok se con bollettino postale – Nel documento di prassi, l’Agenzia risolve il dubbio riguardante le quote di iscrizione a corsi o di tesseramento di importo modesto, incassate in contanti, versate successivamente sul conto corrente dall’associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro con un versamento cumulativo di importo pari o superiore al limite di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti di 1.000 euro previsto dalla legge per gli enti sportivi dilettantistici che rientrano nel regime della legge 398/1991. In questo caso l’ente, al fine di rispettare l’obbligo di tracciabilità, dovrà rilasciare una quietanza per ogni singola quota di iscrizione, conservarne una copia e annotare in un registro i dati relativi ai soggetti che hanno effettuato i versamenti, gli importi incassati e gli importi pagati.
Cosa verificare nei casi di custodia di attrezzature o animali – Ferma restando la necessità di una valutazione caso per caso del contenuto degli accordi tra l’associazione sportiva e l’associato/socio o il tesserato, per l’Agenzia la custodia di attrezzature o il ricovero di animali svolti dall’associazione o dalla società sportiva dilettantistica senza fini di lucro (il tipico esempio è quello dei cavalli negli sport equestri) possono essere considerati attività rientranti tra quelle rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali (e quindi agevolabili ai sensi dell’articolo 148, comma 3, del Tuir) a condizione che vi sia l’effettivo utilizzo dell’attrezzatura, del bene o dell’animale nella pratica sportiva dilettantistica nonché la loro identificazione come idonei alla pratica sportiva da parte della Federazione Sportiva Nazionale di appartenenza. Nel caso degli sport equestri, ad esempio, i cavalli utilizzati a fini sportivi sono regolarmente tesserati presso la Federazione Italiana Sport Equestri (Fise).
Nel Decreto Legge n. 87/2017 (c.d. Decreto Dignità), pubblicato nella G.U. n. 161 del 13/07/2018, all’articolo 13, vengono abrogati i commi con i quali nella Legge di Bilancio 2018:
- erano state istituite e regolamentate le Società Sportive Dilettantistiche Lucrative
- erano stati qualificati come collaborazioni coordinate e continuative i c.d. “compensi sportivi”, disciplinati dagli articoli 67 e 69 del TUIR.
Rimane, invece, in vigore la previsione di cui al comma 367 secondo cui i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui all'art. 67, c. 1, lett. m) Tuir non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000 euro.
L’entrata in vigore delle abrogazioni viene fissata al 14/07/2018, ossia il giorno successivo alla pubblicazione in G.U. del Decreto; tuttavia viene indicato che le disposizioni relative alle SSD lucrative di cui al comma 355 vengono abolite con “… effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”, ovvero retroattivamente per tutto l’esercizio 2018.
Di fatto entrambe le su ricordate previsioni pur essendo in vigore al 1 gennaio 2018 non sono mai diventate pienamente operative.
Per le SSD lucrative, per le quali erano previste agevolazioni fiscali in merito all’Ires ridotta al 50 % ed all’aliquota IVA ridotta del 10% per i servizi di carattere sportivo, la loro operatività necessitava di specifici provvedimenti finalizzati al loro ingresso nel mondo sportivo dilettantistico tra cui la previsione di un’apposita sezione nel Registro Coni oltre che la modifica agli statuti delle Federazioni, Discipline Associate ed Enti di Promozione per consentire di affiliare soggetti con finalità lucrative;
Anche l’effettiva riconduzione dei compensi sportivi nella disciplina delleCo.co.co. era subordinata, secondo una interpretazione logico-sistematica della disposizione contenuta nella Legge di Bilancio, ad un provvedimento del CONI di definizione delle mansioni in ambito sportivo in relazione alle quali sarebbe stato possibile erogare questa tipologia di emolumenti.
Di fatto con l’abrogazione di queste norme si ritorna per quanto riguarda la gestione dei collaboratori sportivi alla situazione esistente al 2017
Si ricorda che il Decreto Legge che deve essere convertito entro 60 giorni.
DECRETO-LEGGE 12 luglio 2018, n. 87
Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese. (18G00112)
(GU n.161 del 13-7-2018)
Art. 13 - Societa' sportive dilettantistiche
- All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi 353, 354, 355, 358, 359 e 360, sono abrogati. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'abrogazione del comma 355 ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. All'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole «, nonche' delle societa' sportive dilettantistiche lucrative» sono soppresse. 3. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 123-quater) e' soppresso. 4. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 24, le parole «in via preferenziale alle associazioni sportive dilettantistiche e alle societa' sportive dilettantistiche senza scopo di lucro», sono sostituite dalle seguenti: «a tutte le societa' e associazioni sportive»; b) al comma 25, dopo la parola «societa'» sono soppresse le seguenti: «sportive dilettantistiche senza scopo di lucro»; c) al comma 26, le parole «in via preferenziale a disposizione di societa' sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche» sono sostituite dalle seguenti: « a disposizione di societa' e associazioni sportive dilettantistiche». 5. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, ai fini del trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo da destinare a interventi in favore delle societa' sportive dilettantistiche, con una dotazione di 3,4 milioni di euro nell'anno 2018, di 11,5 milioni di euro nell'anno 2019, di 9,8 milioni di euro nell'anno 2020, di 10,2 milioni di euro nell'anno 2021, di 10,3 milioni di euro nell'anno 2022, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai relativi oneri si provvede mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 3.
MODULISTICA
Dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro ed i committenti non potranno più corrispondere ai dipendenti/collaboratori la retribuzione/compenso, nonché ogni anticipo di essa, per mezzo di denaro contante, indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro instaurato.
La norma di riferimento è all’interno della Legge di Bilancio 2018 (articoli 910 e ss. della legge n. 205 del 27 dicembre 2017).
L’obbligo serve a tutelare il lavoratore e a garantire la concorrenza leale tra le imprese, ponendo fine alla deprecabile prassi di alcune realtà aziendali che corrispondono retribuzioni inferiori rispetto a quelle indicate nel cedolino di paga.
Con riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche si pone il problema se questo obbligo riguardi anche i rimborsi forfetari, indennità di trasferta, premi e compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche o per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. (art. 67 lettera m del D.P.R. 917/1986).
Per provare a dare una risposta è necessario, in via preliminare, analizzare le caratteristiche della nuova normativa.
Destinatari dell’obbligo
I soggetti interessati dal nuovo obbligo sono i datori di lavoro, a prescindere dalla forma giuridica utilizzata, ed i committenti nell’ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Sono invece esclusi, ai sensi del comma 913, le pubbliche ed i compensi corrisposti nell’ambito del lavoro domestico.
I rapporti di lavoro destinatari dell’obbligo in esame sono:
- i rapporti di lavoro subordinato art. 2094 c.c., indipendentemente dalle forme e dalle modalità di svolgimento della prestazione. Pertanto vi rientrano i lavoratori con contratto a tempo parziale, determinato, in apprendistato, il lavoro intermittente o a chiamata, i lavoratori distaccati all’estero, i lavoratori in smart working;
- i contratti di collaborazionecoordinata e continuativa;
- i contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperativecon i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.
Si ritiene che non siano interessate dall’obbligo, in quanto non citati nella norma in esame, le forme di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c.
Modalità di pagamento
A partire dal 1° luglio 2018 le uniche modalità di pagamento previste dal legislatore sono:
- bonificosul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore, o in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato. L’impedimento si intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.
Il divieto di corresponsione della retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore sussiste anche in riferimento agli eventuali anticipi/acconti.
Sanzioni
Il pagamento della retribuzione effettuato con l’utilizzo di denaro contante comporterà violazione alla disposizione in oggetto e l’emissione, da parte degli organi di vigilanza, di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 a 5.000 euro.
Le collaborazioni sportive
Posto che il divieto all’utilizzo del contante riguarda anche i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa occorre interrogarsi sul fatto tale divieto riguardi anche le c.d. “ collaborazioni sportive”
Il dubbio nasce dalla previsione contenuta nella Legge di Bilancio nei commi 358 e 359.
- 358 “Le prestazioni di cui all’articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, individuate dal CONI ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa”.
- 359 “I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI costituiscono redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi ….”
Diventa, pertanto, necessario capire quali siano le prestazioni ricomprese in detta definizione; la soluzione del problema è, di fatto, demandata al CONI visto che la norma fa riferimento esplicito alle “prestazioni …. individuate dal CONI”
Occorrerà, quindi, attendere la prevista delibera del CONI per conoscere le prestazioni indicate nel comma 358 -considerato il fatto che, a oggi, l’unico contratto di collaborazione coordinata e continuativa espressamente previsto quale reddito diverso ex art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR è quello di carattere amministrativo-gestionale.
Concludendo, in attesa della delibera del Coni, in via prudenziale, si consiglia in ogni caso a partire dal 1 luglio 2018 di evitare l’uso del contante e provvedere al pagamento dei propri atleti, istruttori, dirigenti, ect mediante strumenti tracciabili (bonifico, assegno, ecc.) considerato che, come evidenziato in precedenza, la sanzione prevista in caso di pagamento in contante va dai 1.000 ai 5.000 euro .
Dopo la pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate degli elenchi definitivi delle associazioni sportive dilettantistiche beneficiarie del 5 per mille 2018, la prossima data da ricordare è il 2 luglio 2018, l'ultimo giorno utile per la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesta il possesso dei requisiti di ammissione al beneficio.
Questo adempimento riguarda:
- le ASD che si sono iscritte nel 2018 per la prima volta nell’elenco dei beneficiari;
- le ASD già iscritte nell’elenco permanente dei beneficiari ma che hanno variato il legale rappresentante dopo l’invio della precedente dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
LE ASD CHE GIA’ PRESENTI NELL’ELENCO PERMANENTE CHE NON HANNO VARIATO IL LEGALE RAPPRESENTANTE NON DEVONO PRESENTARE UNA NUOVA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Nuova iscrizione
Il legale rappresentante delle Asd che si iscrive per la prima volta deve inviare entro il 2 luglio 2018 (essendo il 30 giugno sabato) al CONI territorialmente competente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla sussistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio su modello conforme a quello pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate allegando la fotocopia, non autenticata, di un proprio documento di identità
Cambio del rappresentante legale rispetto al 2017
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà perde efficacia, se cambia il rappresentante legale rispetto all'esercizio precedente. Il nuovo rappresentante, a pena di decadenza, dovrà sottoscrivere e trasmettere entro il 2 luglio 2018 (essendo il 30 giugno sabato) al CONI territorialmente competente una nuova dichiarazione sostitutiva indicando la data della sua nomina, quella di iscrizione dell'ente alla ripartizione del contributo (senza ripresentare la domanda di iscrizione) ed allegando la fotocopia, non autenticata, di un proprio documento di identità.
Indicazioni sulla compilazione
Nel modello di dichiarazione sostitutiva predisposto dall’Agenzia delle Entrate viene richiesto anche di indicare che “l’associazione possiede il riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI ed è iscritta al registro del CONI n…….”. In un avviso pubblicato dal CONI sulla pagina http://www.coni.it/it/registro-societa-sportive/5-per-mille.htmlIl CONI viene chiarito che “le associazioni interessate possono indicare il numero o codice di affiliazione in luogo del numero di iscrizione in considerazione che il nuovo applicativo “Registro 2.0” non prevede l’assegnazione del “numero di iscrizione al Registro”.
Requisiti richiesti per essere ammessi al beneficio
Ricordiamo che le ASD che per poter essere ammesse al beneficio devono possedere, al momento di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:
- costituzione ai sensi dell’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI;
- affiliazione ad una Federazione sportiva nazionale o ad una disciplina sportiva associata o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI;
- presenza nell’ambito dell’organizzazione del settore giovanile;
- effettivo svolgimento in via prevalente di attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
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