Giovedì, 27 Settembre 2018 10:24

Tracciabilità dei pagamenti e versamenti - Circolare Agenzie delle Entrate 18/2018

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L’Agenzia delle Entrate, nella circolare 18/E del 1 agosto 2018, tra i vari argomenti trattati, ha fornito indicazioni sui comportamenti da adottare per rispettare l’obbligo di tracciabilità del denaro contante per le somme ricevute a fronte di iscrizione a corsi sportivi.

Le associazioni e società sportive dilettantistiche possono, infatti, incassare tali quote in contanti trattandosi di somme esigue; il totale di tali somme, successivamente versato sul proprio conto corrente, potrebbe risultare pari o superiore al limite di 1.000,00 euro previsto in tema di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti dall’articolo 25, comma 5, della legge n. 133 del 1999.

In tal caso, quali modalità di documentazione e contabilizzazione deve seguire l’associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro al fine rispettare il predetto obbligo di tracciabilità?

L’approfondimento è effettuato nel paragrafo 6.4 della circolare

Nonostante la Legge di Stabilità del 2016 abbia aumentato ad euro 3.000,00 il limite del divieto di utilizzo del contante (normativa  antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2007) sull’argomento gli enti sportivi dilettantistici senza fini di lucro devono ancora fare riferimento all’ art. 25, comma 5, L. 133/1999.

Secondo tale normativa tutti i versamenti e i pagamenti di importo pari o superiore ad euro 1.000,00 devono essere disposti attraverso conti correnti bancari o postali intestati all’ente sportivo, ovvero effettuati  mediante carte di credito o bancomat o altri sistemi di pagamento, che consentano concretamente lo svolgimento di efficaci  e adeguati controlli quali ad esempio  assegni non trasferibili intestati all’ente sportivo destinatario dei versamenti piuttosto che pagamenti tramite bollettini postali.

Nei casi di violazione del predetto obbligo di tracciabilità, a decorrere dal 1° gennaio 2016  non si incorre più nella decadenza dal regime agevolato di cui alla L. 398/1991 ma unicamente nell’irrogazione di una sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro.

Ciò chiarito, in merito alla questione oggetto di domanda  l’Agenzia delle Entrate fornisce le seguenti indicazioni in merito alle modalità di documentazione e contabilizzazione da porre in essere per rispettare l’obbligo di tracciabilità.

L’associazione o società sportiva dilettantistica deve:

  • per ogni singola quota di iscrizione ai corsi o di affiliazione, l’ente deve rilasciare un’apposita quietanza, copia della quale dovrà essere conservata dall’ente stesso;
  • annotare in via analitica su un apposito registro le entrate e le uscite, indicando i nominativi dei soggetti, la causale e l’importo incassato o pagato;
  • dare evidenza di dette quota di iscrizione ai corsi in sede di redazione del rendiconto economico finanziario (se ASD) o nel bilancio di esercizio (se SSD).

Tale procedura consente ai soggetti verificatori di acquisire le informazioni contabili necessarie per determinare la corretta qualifica fiscale dei versamenti effettuati sui conti correnti bancari o postali e soddisfa le esigenze informative degli associati che dei terzi in ordine alla corretta gestione economica e finanziaria dell’ente stesso.

Sempre in tema di contanti va ricordato che nel caso di erogazioni liberali vige l’obbligo della tracciabilità del pagamento per qualsiasi importo come condizione, per chi effettua l’elargizione, di accedere ai benefici fiscali connessi, trattandosi di un principio che vale per tutte le donazioni agevolate (Risoluzione n. 199/E del 3 agosto 1999).

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