Entro il 1 aprile 2019 (in quanto il 31 marzo cade di domenica) gli enti che nel 2018 hanno registrato una modifica dei dati indicati nell’ultimo modello EAS inviato sono tenuti a presentare un nuovo modello EAS aggiornato con le modifiche intervenute.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 125/2010, non è necessario inviare nuovamente il Modello EAS qualora le modifiche riguardino i dati anagrafici dell’associazione e/o del legale rappresentante, in quanto in questi casi dette variazioni devono essere tempestivamente comunicate con il Modello AA5/6, per le associazioni con solo codice fiscale, ovvero con il Modello AA7/10, per associazioni titolari di partita IVA.