Sono due gli articoli del Regolamento Organico della FIDS rivisti ed approvati dal Consiglio Federale ed opportunamente ratificati dalla Giunta Nazionale CONI con provvedimento n. 428 del 24 ottobre 2017.
Nello specifico dall’articolo 5 del Regolamento, in cui vengono disciplinati i diritti e i doveri degli affiliati, è stato emendato il 1° comma, eliminando la norma che non consentiva di partecipare ad attività di danza sportiva non autorizzata dagli Organi Centrali e Periferici della FIDS e a denunciare agli organi competenti eventuali violazioni.
Anche il 1° comma dell’articolo 16 è stato modificato con l’introduzione di una nuova norma che stabilisce, per i tesserati di classe B, A (e relative sottoclassi), AS e PD, l’impossibilità di partecipare ad attività di danza sportiva non federale di organizzazioni che assegnano il titolo di Campione. Questo perché tale prerogativa può essere esercitata unicamente dalla FIDS, fatto salvo quanto previsto dal CONI relativamente all’attività degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti.
On line, nella sezione documenti federali, il nuovo testo in vigore.