Sportello Fiscale

Sportello Fiscale (20)

Nell’ambito delle disposizioni in materia di “Pace Fiscale” contenute nel D.L. n. 119/2018, particolarmente interessante appare quella prevista dall’art 9 che consente di regolarizzare le violazioni formali, ossia le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale, versando all’Erario la somma di 200 euro per anno d’imposta.

Con la Circolare n. 11/E del 15/05/2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i tanto attesi chiarimenti per l’individuazione delle fattispecie rientranti nella particolare sanatoria.

Link alla circolare esplicativa

E’ stata realizzata dall’Agenzia delle Entrate la Guida "Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche: la definizione agevolata delle liti pendentiper i sodalizi sportivi interessati ad aderire alla definizione agevolata delle controversie tributarie ancora pendenti ed il cui ricorso sia stato notificato all’Agenzia delle Entrate alla data del 24 ottobre 2018.

Le controversie definibili sono soltanto quelle riguardanti avvisi di accertamento in materia di Ires, Irap e Iva riferite a periodi d’imposta in cui la società o l’associazione risultava iscritta nel registro del CONI.

Inoltre, è necessario che l’ammontare delle imposte Ires ed Irap in contestazione non sia superiore a 30.000 euro per ciascuna imposta contestata. Per le liti concernenti avvisi di accertamento che recuperano l’Iva, è possibile avvalersi della definizione anche per somme superiori.

Per definire la lite è necessario - entro il 31.05.2019 – presentare istanza via telematica e versare l’importo dovuto o la sua prima rata. La rateizzazione è concessa solo per importi superiori a euro 1.000,00 in un massimo di venti rate trimestrali.

L’entità dell’importo da versare varia a seconda della situazione del contenzioso, ossia:

  • 40% del valore della lite e 5% delle sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui, alla data del 24.10.2018, questa penda ancora nel 1° grado di giudizio;
  • 10% del valore della lite e 5% delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell’Amministrazione Finanziaria nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale depositata e non ancora definitiva alla data del 24.10.2018;
  • 50% del valore della lite e 10% delle sanzioni e interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio della società o associazione sportiva nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale depositata e non ancora definitiva alla data del 24.10.2018.

Ulteriori approfondimenti sono stati offerti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 6/E del 2019.

 

Sono stati pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate I dati relativi alle preferenze espresse dai contribuenti nel 2017 per la destinazione del 5 per mille con gli importi attribuiti agli enti che hanno chiesto di accedere al beneficio.

Le associazioni sportive dilettantistiche aderenti al Coni in possesso dei requisiti per beneficiare delle quote Irpef 2017 sono state 9.166 per un  importo totale di somme loro destinate  che supera i 13 milioni di euro.

Gli interessati possono scorrere la lista elaborata in ordine di grandezza degli importi distribuiti per controllare se sono fra questi, altrimenti devono, purtroppo, cercare nell’elenco degli esclusi dal beneficio perché decaduti per non aver presentato la dichiarazione sostitutiva richiesta o esclusi in seguito alle verifiche del Coni

ASD ELENCO AMMESSI PER IMPORTO

ASD ELENCO ESCLUSI PER IMPORTO

Si ricorda, con l’occasione, che per velocizzare i tempi di pagamento, è opportuno che tutti gli enti interessati, tramite il rappresentante legale forniscano all’Agenzia le proprie coordinate bancarie o postali, nei seguenti modi: accedendo ai servizi telematici Fisconline (tramite il pin code) e utilizzando l’apposita procedura consegnando presso un ufficio dell'Agenzia  il modello per la richiesta di accreditamento su conto corrente bancario o postale di rimborsi fiscali e di altre forme di erogazione riservato a soggetti diversi dalle persone fisiche.

Gli enti che non comunicano le proprie coordinate, ovvero che non dispongono di un conto corrente, vengono pagati con modalità alternative all’accredito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è adesso possibile la consultazione, anche da parte delle associazioni con solo codice fiscale,  delle fatture elettroniche relative ai loro acquisti pervenute al Sistema di Interscambio da parte dei loro fornitori.

E’ necessario che il legale rappresentante sia già  in possesso delle credenziali Entratel-Fisconline rilasciate da Agenzia delle Entrate o di identità digitale Spid o CNS.

Il servizio di consultazione è disponibile accedendo all'area riservata del "sito di assistenza Entratel" e del "sito di assistenza Fisconline".

Una volta entrati nell’area riservata riferita alla singola associazione, occorrerà selezionare il link "Fattura elettronica" e, dopo la lettura dell’informativa sul trattamento dei dati personali, sarà possibile consultare le fatture elettroniche degli acquisti effettuati dall’associazione. Si ricorda che saranno consultabili solo le fatture degli operatori IVA - fornitori delle associazioni – per i quali sussiste l’obbligo di fatturazione elettronica e la fattura sia stata correttamente elaborata e non scartata dal Sistema di Interscambio.

Per richiedere le credenziali di accesso vi rimandiamo al seguente link https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Abilitazione/richiestaPin.jsp

ATTENZIONE - Il legale rappresentante (persona fisica) che deve risultare già registrato ad uno dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel). In caso contrario, prima di procedere, egli deve provvedere a presentare la propria richiesta di registrazione. 

Entro il 1 aprile 2019 (in quanto il 31 marzo cade di domenica) gli enti  che nel 2018 hanno registrato una modifica dei dati indicati nell’ultimo modello EAS inviato sono tenuti a presentare un nuovo modello EAS aggiornato con le modifiche intervenute.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 125/2010, non è necessario inviare nuovamente il Modello EAS qualora le modifiche riguardino i dati anagrafici dell’associazione e/o del legale rappresentante, in quanto in questi casi dette variazioni devono essere tempestivamente comunicate con il Modello AA5/6, per le associazioni con solo codice fiscale, ovvero con il Modello AA7/10, per associazioni titolari di partita IVA.

Scarica la guida predisposta

Scade il 7 marzo 2019 il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica da parte del sostituto d’imposta. Più tempo invece per la consegna del modello ai collaboratori, che dovranno ricevere la CU entro il prossimo 1 aprile.

I sostituti d’imposta sono chiamati a predisporre, nei prossimi giorni, i modelli CU e 770 adottati dall’Agenzia delle Entrate con riferimento all’anno di imposta 2018. I due modelli hanno funzioni distinte:

- nella Certificazione Unica devono essere indicati i dati relativi ai compensi corrisposti nel corso dell’anno 2017 e le relative ritenute e contributi;
- nel modello 770 unificato devono invece essere riepilogati i dati relativi alle ritenute effettuate ed ai relativi versamenti e compensazioni nonché il riepilogo dei crediti e gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.

Circolare e dettagli

OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PUBBLICITA: ENTRO IL 28 FEBBRAIO LA PUBBLICAZIONE DEI DATI ANCHE PER ASD E SSD

La legge annuale per il mercato e la concorrenza (Legge n. 124 del 4 agosto 2017) all’art.1 dal comma 125 al 127 stabilisce che entro il 28 febbraio di ogni anno le associazioni‚ le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni devono pubblicare‚ nei propri siti web‚ le informazioni relative a sovvenzioni‚ contributi‚ incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere di importo pari o superiore a 10.000 euro‚ ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni nel corso dell’anno precedente. 

Sono quindi esonerati da tale obbligo di pubblicazione gli enti che‚ nel periodo annuale considerato‚ abbiano ricevuto sovvenzioni‚ contributi‚ incarichi retribuiti e vantaggi economici inferiori a 10.000 euro.

Soggetti obbligati

Sono tenute a questo nuovo adempimento anche le associazioni e società sportive dilettantistiche se nel 2018 hanno ricevuto per importi superiori a € 10.000:

  • contributi,
  • sovvenzioni,
  • sostegni a vario titolo ricevuti dalle P.A. e dagli enti assimilati, che non traggono titolo da rapporti economici a carattere sinallagmatico,
  • incarichi retribuiti (rectius remunerati) e pertanto i compensi per il servizio effettuato (es: convenzione per l’animazione culturale estiva).

sono incluse anche le somme percepite a titolo di cinque per mille

In tal caso le associazioni sportive dilettantistiche devono, entro il 28 febbraio 2019, pubblicare nel proprio sito web o portale digitale (o, in mancanza del sito, sulla propria pagina Facebook) le seguenti informazioni:

  • denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
  • denominazione del soggetto erogante;
  • somma incassata
  • data di incasso
  • causale

mentre le società sportive dilettantistiche assolvono a tali obblighi inserendo tali informazioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio

L’inosservanza dell’obbligo di pubblicazione comporta la restituzione delle somme alle amministrazioni che hanno erogato il contributo entro tre mesi (a decorrere dal 28 febbraio).

Alcune precisazioni:

  • l’adempimento riguarda sia i contributi in denaro sia quali in natura (ad esempio bene in comodato); in questo caso il valore economico da indicare del bene sarà, come chiarito dal Ministero, quello “dichiarato dalla Pubblica Amministrazione che ha attribuito il bene in questione”. Sarà pertanto cura delle associazioni beneficiarie sollecitare la Pubblica Amministrazione affinché offra informazioni in merito.
  • il limite di € 10.000 si intende cumulativo (cioè riguarda il totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non la singola erogazione)
  • il criterio per determinare l’importo è quello di cassa (quindi le somme effettivamente incassate nel 2018 anche se di competenza di periodi diversi)

Si rimanda alla circolare ministeriale n°2 per maggiori approfondimenti - Circolare

Slitta al 30 aprile 2019 il termine per l’invio dello spesometro.

Ad annunciare la proroga della scadenza,  attualmente fissata al 28 febbraio 2019, è stato il sottosegretario all’Economia Massimo Bitonci al termine del tavolo tecnico tenutosi il 13 febbraio 2019 per superare le criticità relative alla concomitanza delle scadenze fiscali, come lamentato in questi giorni da molti operatori del settore, rimandando ad un D.P.C.M. l’ufficializzazione della proroga.

Scarica la circolare

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche che "detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare” devono pagare entro il 31 gennaio il canone speciale Rai.   

Gli importi del canone speciale, categoria E, sono uguali a quelli dell’anno precedente:

  • per la Televisione: € 203,70 se il pagamento avviene in unica rata, altrimenti € 103,93 a semestre (con scadenza 31 gennaio e 31 luglio), oppure € 54,03 a trimestre (scadenza 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre).
  • per la Radio: € 29,94 annuale, € 15,28 se pagato semestralmente o € 7,95 se pagato trimestralmente.

Nessuna novità anche nelle modalità di pagamento: il bollettino di conto corrente postale del Canone TV Speciale (bollettino c/c n. 2105 inviato dalla RAI o, in mancanza, richiesto alla sede regionale della RAI competente per territorio) può essere pagato in contanti presso gli uffici postali, le banche e le tabaccherie convenzionate, con la carta bancomat o la carta di credito, o attraverso l’home banking.

E’ possibile anche la domiciliazione bancaria, da richiedersi mediante i moduli predisposti dalla RAI: in questo caso non è possibile la rateizzazione.

Non trova quindi applicazione la modalità di pagamento nella bolletta elettrica valevole solo per il canone di abbonamento alla televisione per uso privato.

Per quali apparecchiature si deve pagare il canone

Con nota del 22 febbraio 2012 il Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento per le Comunicazioni ha precisato cosa debba intendersi per “apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni” ai fini dell’insorgere dell’obbligo di pagare il canone radiotelevisivo ai sensi della normativa vigente (RDL 246/1938).

In sintesi, debbono ritenersi assoggettabili a canone tutte le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall’antenna radiotelevisiva.

Ne consegue ad esempio che di per sé i personal computer, anche collegati in rete se consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare, non sono assoggettabili a canone.

Per contro, un apparecchio originariamente munito di sintonizzatore -come tipicamente un televisore- rimane soggetto a canone anche se successivamente privato del sintonizzatore stesso (ad esempio perché lo si intende utilizzare solo per la visione di DVD.

Per maggiori informazioni http://www.canone.rai.it/Speciali/PerAbbonarsiSpeciali.aspx

L’entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2019 della fatturazione elettronica ha dato origine ad alcuni dubbi per le ASD che hanno optato per il regime forfetario Legge 398.

In particolare:

  • se per le ASD con ricavi commerciali inferiori ai 65 mila euro (nell’anno precedente) la situazione è apparsa chiara essendo stato previsto l’esonero dalla fatturazione elettronica con la conseguenza di poter continuare ad emettere la fattura cartacea anche per le prestazioni di pubblicità/sponsorizzazione;
  • per le ASD e SSD con ricavi commerciali superiori ai 65 mila euro (nell’anno precedente) la previsione che è soggetta alla fatturazione elettronica ma deve essere il CLIENTE/COMMITTENTE titolare di partita iva (leggasi sponsor nella maggioranza dei casi)  a dover emettere la fattura elettronica al posto dell’associazione aveva fatto sorgere dubbi sul fatto se si trattava di una fattura emessa materialmente dal cessionario/committente in nome e per conto del cedente/sodalizio sportivo, oppure di un’autofattura da assoggettare al regime di inversione contabile da parte del cessionario/committente

Con la pubblicazione delle risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate in occasione di un videoforum organizzato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili alcuni aspetti critici della normativa sono stati chiariti.

Circolare chiarimenti esplicativi

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