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20 Ago 2018

Passaggi di classe da Campionato Italiano di Categoria 2018

Disponibili on line l'elenco delle unità competitive interessate dal passaggio di classe laddove previsto, obbligatorio e facoltativo, in base alle classifiche dei Campionati Italiani di luglio 2018.
I passaggi di classe obbligatori saranno implementati nella piattaforma del tesseramento 2018/2019 che sarà on line a breve.

Scarica l'elenco delle unità competitive (aggiornato al 29.08)

 

Indicazioni sui passaggi di classe facoltativi

Le unità competitive interessate dal passaggio di classe facoltativo potranno manifestare l'avanzamento all'atto del tesseramento nella classe non di merito.

Coloro che invece hanno maturato il passaggio facoltativo in una classe di merito (A1 e/o AS) il passaggio di classe sarà automaticamente implementato all'apertura del tesseramento 2018/2019. Nel caso l'unità competitiva voglia permanere nella classe inferiore deve comunicare la decisione via mail all'ufficio tesseramento, in fase di rinnovo del tesseramento senza quindi prender parte ad alcuna competizione, avendo cura di specificare:

- Generalità dell'atleta/degli atleti interessato/i
- Numero di tessera federale

Informazioni e segnalazioni
Ufficio Tesseramento
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02 Ago 2018

Agevolazioni fiscali per lo sport dilettantistico. Le Entrate rispondono alle domande di associazioni e società sportive

Con la Circolare n. 18 pubblicata il 1° agosto 2018 l’Agenzia delle Entrate risponde ai quesiti in materia di agevolazioni fiscali previste per lo sport dilettantistico emersi nel corso di un tavolo tecnico congiunto insieme al CONI. La circolare, in particolare, fornisce chiarimenti su alcune questioni fiscali relative alle agevolative contenute nella legge n. 398/1991 e nel Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir).

A partire dal mese di settembre saranno approfonditi i diversi aspetti trattati dalla circolare.

Scarica la circolare

 

Nessun rischio di uscita dal regime agevolato previsto dalla legge n. 398/1991 per le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che non hanno presentato la comunicazione obbligatoria alla Siae ma hanno attuato un comportamento concludente e hanno comunicato all’Agenzia delle Entrate di volersi avvalere dell’agevolazione. È uno dei chiarimenti forniti con la circolare n. 18/E di oggi, con la quale l’Agenzia scioglie i dubbi emersi nel corso di un Tavolo tecnico congiunto insieme al Coni e risponde ai quesiti in materia di agevolazioni fiscali previste per lo sport dilettantistico.

Focus sui regimi agevolati previsti per lo sport dilettantistico - La circolare, in particolare, fornisce chiarimenti su alcune questioni fiscali di interesse degli enti sportivi dilettantistici non lucrativi, relative alle previsioni agevolative contenute nella legge n. 398/1991 e nel Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). Nel documento di prassi, inoltre, viene chiarito l’ambito applicativo dell’esenzione dall’imposta di bollo prevista per alcuni atti delle “federazioni sportive” e degli “enti di promozione sportiva” riconosciuti dal Coni.

Il perimetro della legge n. 398/1991 – Le attività commerciali che rientrano nel regime forfetario previsto dalla legge n. 398/1991 sono solo quelle “connesse agli scopi istituzionali” dell’associazione o società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro. In ogni caso l’Agenzia sottolinea che restano escluse da questo regime le cessioni di beni o la prestazione di servizi effettuate adottando forme organizzative tali da creare concorrenza con gli altri operatori di mercato (ad es. avvalendosi di strumenti pubblicitari o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi o di altri strumenti propri degli operatori di mercato).

Cosa succede in caso di mancata comunicazione alla Siae – Le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che non hanno presentato alla Siae la comunicazione di voler fruire del regime di favore disciplinato dalla legge n. 398/1991 (che prevede, tra l’altro, il calcolo del reddito imponibile in misura ridotta) non decadono dalle agevolazioni se hanno attuato un comportamento concludente e se hanno comunicato all’Agenzia delle Entrate di volersi avvalere dell’agevolazione nei termini e nelle forme previsti dalla legge. In ogni caso, la mancata comunicazione alla Siae, obbligatoria per legge, è soggetta alla sanzione prevista dall’articolo 11 del Dlgs n. 471/1997.

Sì alla cessione di un giocatore senza finalità speculative – Con la circolare di oggi, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che in generale le cessioni verso corrispettivo di atleti rientrano nel regime agevolato previsto dall’art. 148, comma 3, del Tuir se svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali tra associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che fanno parte di un’unica Federazione Sportiva. Si applicano, invece, le regole generali di tassazione se la cessione di un giocatore tra
queste categorie di enti costituisce un trasferimento meramente speculativo, ad esempio se il diritto alla prestazione sportiva è stato acquistato e immediatamente rivenduto senza che l’atleta sia stato coinvolto dall’ente nella pratica sportiva dilettantistica. Inoltre, la cessione risulterà tassabile secondo le regole generali anche nel caso in cui la destinataria non è un’altra associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro affiliata alla stessa Federazione Sportiva della cedente.

Pagamenti sopra i 1.000 euro, ok se con bollettino postale – Nel documento di prassi, l’Agenzia risolve il dubbio riguardante le quote di iscrizione a corsi o di tesseramento di importo modesto, incassate in contanti, versate successivamente sul conto corrente dall’associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro con un versamento cumulativo di importo pari o superiore al limite di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti di 1.000 euro previsto dalla legge per gli enti sportivi dilettantistici che rientrano nel regime della legge 398/1991. In questo caso l’ente, al fine di rispettare l’obbligo di tracciabilità, dovrà rilasciare una quietanza per ogni singola quota di iscrizione, conservarne una copia e annotare in un registro i dati relativi ai soggetti che hanno effettuato i versamenti, gli importi incassati e gli importi pagati.

Cosa verificare nei casi di custodia di attrezzature o animali – Ferma restando la necessità di una valutazione caso per caso del contenuto degli accordi tra l’associazione sportiva e l’associato/socio o il tesserato, per l’Agenzia la custodia di attrezzature o il ricovero di animali svolti dall’associazione o dalla società sportiva dilettantistica senza fini di lucro (il tipico esempio è quello dei cavalli negli sport equestri) possono essere considerati attività rientranti tra quelle rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali (e quindi agevolabili ai sensi dell’articolo 148, comma 3, del Tuir) a condizione che vi sia l’effettivo utilizzo dell’attrezzatura, del bene o dell’animale nella pratica sportiva dilettantistica nonché la loro identificazione come idonei alla pratica sportiva da parte della Federazione Sportiva Nazionale di appartenenza. Nel caso degli sport equestri, ad esempio, i cavalli utilizzati a fini sportivi sono regolarmente tesserati presso la Federazione Italiana Sport Equestri (Fise).

12 Set 2018

In programma per il mese di settembre e ottobre otto appuntamenti per gli atleti di Danze Standard e Latino Americane nelle competizioni a titolo WDSF Open.

Invitiamo pertanto tutti gli interessati a prendere parte alla competizione (nel rispetto dei parametri della Age Restriction WDSF), ad inviare il modulo di seguito riportato per ciascun evento, debitamente compilato, a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. Il documento, per essere valido, dovrà essere timbrato e firmato dal Presidente della società di appartenenza, pena la non validità della richiesta di iscrizione.

Competizioni (aggiornato al 14.09.2018)

- WDSF PD World Championship Standard Senior II, 22 settembre (Bertrange, Lussemburgo) - Modulo di iscrizione, scadenza 21 agosto

- WDSF PD World Championship Latin Senior I, 22 settembre (Bertrange, Lussemburgo) - Modulo di iscrizione, scadenza 21 agosto

- WDSF PD World Championship Standard Senior I, 23 settembre (Bertrange, Lussemburgo) - Modulo di iscrizione, scadenza 21 agosto

- WDSF PD World Championship Latin Senior II, 23 settembre (Bertrange, Lussemburgo) - Modulo di iscrizione, scadenza 21 agosto

- WDSF World Championship Latin Senior III, 12 ottobre (Bilbao, Spagna) - Modulo di iscrizione, scadenza 18 settembre

- WDSF World Championship Latin Senior I, 13 ottobre (Miami, USA) - Modulo di iscrizione, scadenza 18 settembre

- WDSF World Championship Standard Senior I, 14 ottobre (Miami, USA) - Modulo di iscrizione, scadenza 18 settembre

- WDSF World Championship Latin Senior II, 14 ottobre (Elblag, Polonia) - Modulo di iscrizione, scadenza 24 settembre

- WDSF World Championship Standard Under 21, 20 ottobre (Timisoara, Romania) - Modulo di iscrizione, scadenza 18 settembre

Condizioni di iscrizione

Secondo quanto disposto dall'art. 33.1 del Regolamento dell'Attività Sportiva Federale - parte generale, il Consiglio Federale nella seduta dell'8 aprile 2018 ha deliberato che: a partire dalle competizioni open previste dal 18 maggio 2018 e sino al termine della stagione sportiva, potranno partecipare alle competizioni internazionali a titolo "open" anche le coppie che non hanno preso parte al Campionato Italiano Assoluto/Senior 2018 inoltrando, come previsto, la propria iscrizione all'ufficio iscrizioni estero.

Per informazioni: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

31 Lug 2018

Con delibera del Consiglio Federale (226-227 del 28.01.2018), sono state individuate le discipline/categorie delle danze Jazz e Freestyle le cui rappresentative nazionali verranno designate direttamente dalla FIDS. Ai fini dell'individuazione degli aventi diritto a far parte della rappresentativa, si terrà conto del parere della Direzione Tecnica Internazionale.

Per ogni competizione sono previste un numero ben definito di adesioni: una di queste è riservata all'unità competitiva nominata dalla FIDS; per le restanti, qualora il numero di richieste sia superiore al numero di iscrizioni, la Direzione Tecnica Internazionale provvede alla selezione sulla base dei risultati sportivi. Le iscrizioni definitive degli atleti che costituiranno la delegazione è pubblicato sul sito federale per ogni evento.

Alle unità competitive designate nelle rappresentative nazionali IDO e WRRC verrà erogato un rimborso forfettario per contribuire alle spese di iscrizione, viaggio ed alloggio nella misura di Euro 170 ad atleta per giornata di gara nel caso di unità competitiva solo/duo/coppia/trio e di Euro 120 ad atleta per ciascun componente il gruppo che sarà erogata su presentazione della documentazione amministrativa entro e non oltre il 31 gennaio 2019. Il Presidente autorizzerà la nomina di un rappresentante federale che accompagnerà le delegazioni.

Data di svolgimento Tipo Evento Luogo Evento Scadenza FIDS Scadenza IDO Info
20-23 settembre 2018

Campionato del Mondo Street Show

Ustinad Labem
(Rep. Ceca)
13 agosto 22 agosto Link
26-30 settembre 2018 Campionato del Mondo Show Dance Praga
(Repubblica C.)
13 agosto 26 agosto Link
11-14 ottobre 2018 Campionato del Mondo Disco Dance Orebro
(Svezia)
3 settembre 11 settembre Link
19-21 ottobre 2018 Campionato del Mondo Couple Dances Varsavia
(Polonia)
3 settembre 12 settembre Link
11-14 ottobre 2018 Campionato del Mondo Show Belly Dance St. Pietroburgo
(Russia)
10 settembre 15 settembre Link
11-14 ottobre 2018 Campionato Europeo Danze Accademiche St. Pietroburgo
(Russia)
10 settembre 15 ottobre Link
23-27 ottobre 2018 Campionato del Mondo Hip Hop, Break Dance Kielce
(Polonia)
10 settembre 20 settembre Link
7-9 novembre 2018 Campionato Europeo Street Show Skopje
(Macedonia)
30 settembre 8 ottobre Link
27 nov.-1 dicembre 2018 Campionato del Mondo Tap Dance Riesa
(Germania)
25 ottobre 1 novembre Link
30 nov.-4 dicembre 2018 Campionato del Mondo Danze Accademiche (1a parte) Ossa
(Polonia)
25 ottobre 31 ottobre Link
5-6 dicembre 2018 Campionato del Mondo Danze Accademiche (2a parte) Ossa
(Polonia)
25 ottobre 31 ottobre Link
14-15 dicembre 2018 Campionato Europeo Oriental Dance Atene
(Grecia)
25 ottobre 15 novembre Link

Il termine ultimo di adesione riportato deve essere rigorosamente rispettato. In assenza di tesseramento internazionale, anche con la modulistica correttamente compilata, l'ufficio non provvederà con l'iscrizione degli atleti ai diversi eventi.

RICHIESTA DI ADESIONE
Ciascuna unità competitiva interessata a partecipare ad una o più competizione tra quelle iscritte nel calendario IDO e WRRC (sopra pubblicato), fermo restando il suo regolare tesseramento alla FIDS (la cui scadenza per la stagione corrente è il 31 agosto 2018) e alla federazione internazionale di riferimento per la stagione in corso, è invitata ad effettuare l'iscrizione all'evento inoltrando la propria adesione alla FIDS a mezzo mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

MODULISTICA TESSERAMENTO

MODULISTICA TESSERAMENTO IDO

MODULISTICA TESSERAMENTO WRRC Formation*

MODULISTICA TESSERAMENTO WRRC Coppie*

MODULISTICA CONSENSO WRRC Antidoping

*E' obbligatorio inviare a mezzo mail, in formato PDF, (il file deve essere rinominato come segue: DI Cognome Nome) copia del documento di identità in corso di validità e il consenso Antidoping (il file deve essere rinominato come segue: AD Cognome Nome) all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Senza la documentazione sopra descritta non sarà possibile procedere al tesseramento internazionale.

MODULISTICA ISCRIZIONE

MODULISTICA ISCRIZIONE IDO Couple Dance

MODULISTICA ISCRIZIONE IDO Performing Arts

MODULISTICA ISCRIZIONE IDO Street e Pop

Per l'iscrizione alle competizioni WRRC è necessario inviare semplicemente una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.



22 Lug 2018

Ispirato a concetti fondamentali e peculiari del mondo dello sport è nato il codice etico della FIDS: il documento è destinato da subito a diventare il punto di riferimento delle attività federali.
Il Codice si articola attraverso cinque assi strategici: il principio di Legalità; il principio di trasparenza e integrità; i doveri di onestà ed equità; i doveri di correttezza e lealtà; i principi informatori delle politiche del personale.
Il Codice chiarisce già nella premessa che principi e canoni sono destinati a chiunque, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, sia coinvolto nelle attività federali. Si tratta, infatti, di un documento varato dal Consiglio Federale che vincola tutti a un corretto comportamento a ogni livello dell’organizzazione.
Il Codice puntualizza che nessun comportamento o azione adottati in nome e per conto della FIDS potrà risultare in contrasto con i principi previsti nel Codice.
Infine precisa che garanti del documento e della sua applicazione sono: il Consiglio federale e, più in generale, i dirigenti, chiamati insieme a pretenderne e a verificarne il rispetto.
Si tratta dell’ulteriore significativo passo che la FIDS ha compiuto in un processo condiviso e ormai avviato da tempo per la regolamentazione nel segno della trasparenza della propria attività e nel rispetto e in sintonia con i valori e l’etica dello sport.

Testo del Codice etico

24 Lug 2018

In data 21 luglio, nel Best Western Hotel Rome Airport, ha avuto luogo la 14° riunione del Consiglio Federale, quadriennio 2016/2020.

In apertura dei lavori il Consiglio ha approvato all’unanimità il verbale della seduta del 2 giugno e le delibere assunte d’urgenza dal Presidente Federale.

Comunicazioni del Presidente

Il Presidente ha riferito al Consiglio Federale sulle ultime deliberazioni del Consiglio Nazionale CONI in merito ai nuovi principi fondamentali per gli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e sulle modifiche proposte al Codice della giustizia Sportiva. Il Vice Presidente Vicario ha relazionato sull’Annual General Meeting della WDSF svoltosi a Losanna lo scorso giugno. Alla luce del cambio al vertice della WDSF, il Presidente Barbone a nome del Consiglio Federale ha augurato al sig. Shawn Tay pieno supporto all’attività internazionale.

Sulla scorta delle novità introdotte dal CONI e dalla legge italiana, il Presidente Barbone ha sensibilizzato il Consiglio Federale in relazione all’organizzazione degli “Stati Generali della Danza Sportiva” previsti in occasione dei Campionati Italiani Assoluti 2019.

Il Consiglio Federale ha preso atto inoltre dei risultati degli esami da giudice federale di danze standard e latino americane di livello N.

Attività Amministrativa

Il Consiglio ha preso atto dell’approvazione del Bilancio d’esercizio 2017 da parte della Giunta Nazionale del CONI e ha deliberato in merito al riconoscimento di spese e contributi regionali.

Attività Istituzionale

È stata deliberata la partecipazione al Trofeo CONI 2018 (a cui parteciperanno le 18 delegazioni regionali il prossimo settembre a Rimini). Al fine di dare avvio al tesseramento per la prossima stagione sportiva 2018/2019 sono state deliberate le tariffe e le novità relative alle nuove procedure di affiliazione previste dal Registro CONI 2.0 oltre che la dematerializzazione di attestati/certificati/tessere per lasciare spazio agli applicativi 2.0.

Il Consiglio ha anche deliberato sulle linee guida che dovranno accompagnare la revisione del Regolamento dell’Attività Sportiva e del calendario federale 2018/2019, sia nazionale sia internazionale.

Alla luce dell’affidamento da parte della IDO del Campionato Europeo 2019 di Hip Hop, Break Dance ed Electric Boogie, il Consiglio ha deliberato la stipula della convenzione con un Comitato Organizzatore Locale che avrà il compito di reperire contributi oltre all’organizzazione logistica delle attività e degli spazi presso la Fiera del Levante di Bari in cui si svolgeranno le competizioni.

È stata inoltre esaminata e approvata la proposta di convenzione tra FIDS ed ASC, ente di promozione riconosciuto dal CONI.

Settore Arbitrale Federale

Su proposta del settore arbitrale è stato confermato lo svolgimento del Congresso annuale obbligatorio degli ufficiali di gara e l’esame di avanzamento per le abilitazioni da tecnico nelle varie discipline i cui dettagli saranno comunicati al più presto.

Dopo aver esaminato una lunga serie di altri temi di carattere organizzativo e aver assunto le relative delibere, il Consiglio Federale ha chiuso i propri lavori alle ore 12:30.

18 Lug 2018

Nel Decreto Legge n. 87/2017 (c.d. Decreto Dignità), pubblicato nella  G.U. n. 161 del 13/07/2018,  all’articolo 13, vengono abrogati i commi con i quali nella Legge di Bilancio 2018:

  • erano state istituite e regolamentate le Società Sportive Dilettantistiche Lucrative
  • erano stati qualificati come collaborazioni coordinate e continuative i c.d. “compensi sportivi”, disciplinati dagli articoli 67 e 69 del TUIR.

Rimane, invece, in vigore la previsione di cui al comma  367 secondo cui  i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui all'art. 67, c. 1, lett. m) Tuir non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000 euro.

L’entrata in vigore delle abrogazioni viene fissata al 14/07/2018, ossia il giorno successivo alla pubblicazione in G.U. del Decreto; tuttavia viene indicato che le disposizioni relative alle SSD lucrative di cui al comma 355 vengono abolite con “… effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”, ovvero retroattivamente per tutto l’esercizio 2018.

Di fatto entrambe le su ricordate previsioni pur essendo in vigore al 1 gennaio 2018 non sono mai diventate pienamente operative.

Per le SSD lucrative, per le quali erano previste agevolazioni fiscali in merito all’Ires ridotta al 50 % ed all’aliquota IVA ridotta del 10% per i servizi di carattere sportivo, la loro operatività necessitava di specifici provvedimenti finalizzati al loro ingresso nel mondo sportivo dilettantistico tra cui la previsione di un’apposita sezione nel Registro Coni oltre che la modifica agli statuti delle Federazioni, Discipline Associate ed Enti di Promozione per consentire di affiliare soggetti con finalità lucrative;

Anche l’effettiva riconduzione dei compensi sportivi nella disciplina delleCo.co.co. era subordinata, secondo una interpretazione logico-sistematica della disposizione contenuta nella Legge di Bilancio, ad un provvedimento del CONI di definizione delle mansioni in ambito sportivo in relazione alle quali sarebbe stato possibile erogare questa tipologia di emolumenti.

Di fatto con l’abrogazione di queste norme si ritorna per quanto riguarda la gestione dei collaboratori sportivi alla situazione esistente al 2017

 

Si ricorda che il  Decreto Legge che deve essere convertito entro 60 giorni.

DECRETO-LEGGE 12 luglio 2018, n. 87

Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese. (18G00112)

(GU n.161 del 13-7-2018)

Art. 13 - Societa' sportive dilettantistiche

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi 353, 354, 355, 358, 359 e 360, sono abrogati. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'abrogazione del comma 355 ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. All'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole «, nonche' delle societa' sportive dilettantistiche lucrative» sono soppresse. 3. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 123-quater) e' soppresso. 4. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 24, le parole «in via preferenziale alle associazioni sportive dilettantistiche e alle societa' sportive dilettantistiche senza scopo di lucro», sono sostituite dalle seguenti: «a tutte le societa' e associazioni sportive»; b) al comma 25, dopo la parola «societa'» sono soppresse le seguenti: «sportive dilettantistiche senza scopo di lucro»; c) al comma 26, le parole «in via preferenziale a disposizione di societa' sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche» sono sostituite dalle seguenti: « a disposizione di societa' e associazioni sportive dilettantistiche». 5. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, ai fini del trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo da destinare a interventi in favore delle societa' sportive dilettantistiche, con una dotazione di 3,4 milioni di euro nell'anno 2018, di 11,5 milioni di euro nell'anno 2019, di 9,8 milioni di euro nell'anno 2020, di 10,2 milioni di euro nell'anno 2021, di 10,3 milioni di euro nell'anno 2022, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai relativi oneri si provvede mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 3.

 

MODULISTICA

Ricevuta compenso a sportivo dilettante

14 Giu 2018

Dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro ed i committenti non potranno più corrispondere ai dipendenti/collaboratori la retribuzione/compenso, nonché ogni anticipo di essa, per mezzo di denaro contante, indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

La norma di riferimento è all’interno della Legge di Bilancio 2018 (articoli 910 e ss. della legge n. 205 del 27 dicembre 2017).

L’obbligo serve a tutelare il lavoratore e a garantire la concorrenza leale tra le imprese, ponendo fine alla deprecabile prassi di alcune realtà aziendali che corrispondono retribuzioni inferiori rispetto a quelle indicate nel cedolino di paga.

Con riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche si pone il problema se questo obbligo riguardi anche i rimborsi forfetari, indennità di trasferta, premi e compensi   erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche o per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. (art. 67 lettera m del D.P.R. 917/1986).

Per provare a dare una risposta è necessario, in via preliminare, analizzare le caratteristiche della nuova normativa.

 

Destinatari dell’obbligo

I soggetti interessati dal nuovo obbligo sono i datori di lavoro, a prescindere dalla forma giuridica utilizzata, ed i committenti nell’ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Sono invece esclusi, ai sensi del comma 913, le pubbliche ed i compensi corrisposti nell’ambito del lavoro domestico.

I rapporti di lavoro destinatari dell’obbligo in esame sono:

  1. i rapporti di lavoro subordinato art. 2094 c.c., indipendentemente dalle forme e dalle modalità di svolgimento della prestazione. Pertanto vi rientrano i lavoratori con contratto a tempo parziale, determinato, in apprendistato, il lavoro intermittente o a chiamata, i lavoratori distaccati all’estero, i lavoratori in smart working;
  2. i contratti di collaborazionecoordinata e continuativa;
  3. i contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperativecon i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Si ritiene che non siano interessate dall’obbligo, in quanto non citati nella norma in esame, le forme di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c.

Modalità di pagamento

A partire dal 1° luglio 2018 le uniche modalità di pagamento previste dal legislatore sono:

  1. bonificosul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  2. strumenti di pagamento elettronico;
  3. pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  4. emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore, o in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato. L’impedimento si intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

Il divieto di corresponsione della retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore sussiste anche in riferimento agli eventuali anticipi/acconti.

Sanzioni

Il pagamento della retribuzione effettuato con l’utilizzo di denaro contante comporterà violazione alla disposizione in oggetto e l’emissione, da parte degli organi di vigilanza, di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 a 5.000 euro.

Le collaborazioni sportive

Posto che il divieto all’utilizzo del contante riguarda anche i rapporti di collaborazione coordinata  e continuativa occorre interrogarsi sul fatto tale divieto riguardi anche le c.d. “ collaborazioni  sportive”

Il dubbio nasce dalla previsione contenuta nella Legge di Bilancio nei commi 358 e 359.

  • 358 “Le prestazioni di cui all’articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, individuate dal CONI ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa”.
  • 359 “I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI costituiscono redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi ….

Diventa, pertanto, necessario capire quali siano le prestazioni ricomprese in detta definizione; la soluzione del problema è, di fatto, demandata al CONI  visto che  la norma fa riferimento esplicito alle “prestazioni …. individuate dal CONI”

Occorrerà, quindi, attendere la prevista delibera del CONI per conoscere le prestazioni indicate nel comma 358 -considerato il fatto che, a oggi, l’unico contratto di collaborazione coordinata e continuativa espressamente previsto quale reddito diverso ex art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR è quello di carattere amministrativo-gestionale.

Concludendo, in attesa della delibera del Coni, in via prudenziale, si consiglia in ogni caso a partire dal 1 luglio 2018 di evitare l’uso del contante e provvedere al pagamento dei propri atleti, istruttori, dirigenti, ect mediante strumenti tracciabili (bonifico, assegno, ecc.) considerato che, come evidenziato in precedenza, la sanzione prevista in caso di pagamento in contante va dai 1.000 ai 5.000 euro .

03 Giu 2018

Dopo la pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate degli elenchi definitivi delle associazioni sportive dilettantistiche beneficiarie del 5 per mille 2018, la prossima data da ricordare è il 2 luglio 2018, l'ultimo giorno utile per la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesta il possesso dei requisiti di ammissione al beneficio.

Questo adempimento riguarda:

  • le ASD che si sono iscritte nel 2018 per la prima volta nell’elenco dei beneficiari;
  • le ASD già iscritte nell’elenco permanente dei beneficiari ma che hanno variato il legale rappresentante dopo l’invio della precedente dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

LE ASD CHE GIA’ PRESENTI NELL’ELENCO PERMANENTE CHE NON HANNO VARIATO IL LEGALE RAPPRESENTANTE NON DEVONO PRESENTARE UNA NUOVA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

 

Nuova iscrizione

Il legale rappresentante delle Asd che si iscrive per la prima volta deve inviare entro il 2 luglio 2018 (essendo il 30 giugno sabato) al CONI territorialmente competente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla sussistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio su modello conforme a quello pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate allegando la fotocopia, non autenticata, di un proprio documento di identità

Cambio del rappresentante legale rispetto al 2017

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà perde efficacia, se cambia il rappresentante legale rispetto all'esercizio precedente. Il nuovo rappresentante, a pena di decadenza, dovrà sottoscrivere e trasmettere entro il 2 luglio 2018 (essendo il 30 giugno sabato) al CONI territorialmente competente una nuova dichiarazione sostitutiva indicando la data della sua nomina, quella di iscrizione dell'ente alla ripartizione del contributo (senza ripresentare la domanda di iscrizione) ed allegando la fotocopia, non autenticata, di un proprio documento di identità.

Indicazioni sulla compilazione

Nel modello di dichiarazione sostitutiva predisposto dall’Agenzia delle Entrate viene richiesto anche di indicare che “l’associazione possiede il riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI ed è iscritta al registro del CONI n…….”. In un avviso pubblicato dal CONI  sulla pagina  http://www.coni.it/it/registro-societa-sportive/5-per-mille.htmlIl CONI viene chiarito che   “le associazioni interessate possono indicare il numero o codice di affiliazione in luogo del numero di iscrizione in considerazione che il nuovo applicativo “Registro 2.0” non prevede l’assegnazione del “numero di iscrizione al Registro”.

Requisiti richiesti per essere ammessi al beneficio

Ricordiamo che le ASD che per poter essere ammesse al beneficio devono possedere, al momento di presentazione della domanda,  i seguenti requisiti:

  • costituzione ai sensi dell’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
  • possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI;
  • affiliazione ad una Federazione sportiva nazionale o ad una disciplina sportiva associata o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI;
  • presenza nell’ambito dell’organizzazione del settore giovanile;
  • effettivo svolgimento in via prevalente di attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Allegati

Dichiarazione sostitutiva

13 Giu 2018

In vista del prossimo Campionato Italiano 2018, previsto alla Fiera di Rimini dal 5 al 15 luglio 2018, si precisa quanto di seguito.

DANZE CARAIBICHE - Campionato Assoluto a ballo singolo (art. 6.5 regolamento di settore, danze internazionali)

Il Consiglio Federale ha previsto il Campionato Italiano Assoluto a ballo singolo (classe U). Le discipline oggetto della competizione sono: Salsa cuban style, salsa on two, merengue e bachata. Per tale competizione il programma di gara è libero. Lift e acrobazie somo permessi solo nel turno di finale.

Per la classe PD il Campionato Italiano Assoluto prevede due diverse competizioni: Combinata cubana (salsa e cuban style e merengue) e Combinata portoricana ( salsa on two e bachata). Le disposizioni tecniche sono le stesse della combinata caraibica classe PD ad esclusione del quinto ballo (art. 6.6.1, regolamento di settore, danze internazionali).

ROCK ACROBATICO - classe C

Il passaggio di rock tecnico é quello previsto nell'allegato di disciplina (link all'allegato) per la classe C.

LATINO SHOW - tutte le classi

Cosi come previsto da regolamento, nei cronologici del Campionato Italiano 2018 (di prossima pubblicazione) sará visibile per quali categorie e classi é previsto lo short program (art. 8.2 regolamento di settore, danze coreografiche).